Capo III

Art. 15

Scambio di informazioni

In vigore dal 26 mag 2016
1. Il prefetto competente all'espletamento delle formalità di cui agli provvede allo scambio delle relative informazioni con le autorità degli altri stati membri. 2. Ogni altra informazione, relativa ai medesimi articoli, è messa a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri dal Ministero dell'interno, unitamente alle informazioni aggiornate relative agli operatori economici in possesso di una licenza o di un'autorizzazione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-15

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