Capo III
Art. 13
Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro
In vigore dal 26 mag 2016
1. Chi intende trasferire verso uno Stato membro della Unione europea munizioni per uso civile deve munirsi di autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di partenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in presenza dei presupposti, delle condizioni e dei requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e previa acquisizione dell'autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di destinazione, ove prevista.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 contiene le indicazioni previste dall', comma 2, del presente decreto.
4. In caso di trasferimento tra armaioli le informazioni relative al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista per l'arrivo delle munizioni non sono richieste.
5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-13