Capo II
Art. 9
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 26 mag 2016
1. Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all', gli operatori economici indicano alle autorità di sorveglianza che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-9