Capo II

Art. 7

Obblighi dei distributori

In vigore dal 26 mag 2016
1. Quando mettono un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere un esplosivo a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'esplosivo deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all', commi 5 e 6, e all', comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato II, non mette l'esplosivo a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'esplosivo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di sorveglianza del mercato. 3. I distributori garantiscono che, mentre l'esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II. 4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'esplosivo. I distributori cooperano con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi messi a disposizione sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-7

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