Capo II

Art. 4

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 26 mag 2016
1. All'atto dell'immissione dei loro esplosivi sul mercato o del loro utilizzo per i propri scopi, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II. 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'Allegato III e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'. Qualora la conformità di un esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. 4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'esplosivo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'esplosivo. 5. I fabbricanti garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino l'identificazione univoca a norma del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui all'. 6. Per gli esplosivi che non rientrano nel sistema di cui al comma 5, i fabbricanti: a) garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, quando la dimensione ridotta, la forma o la progettazione dell'esplosivo non lo consentono, che le informazioni richieste siano apposte sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento dell'esplosivo; b) indicano sull'esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'esplosivo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana. 7. I fabbricanti garantiscono che l'esplosivo che hanno immesso sul mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 9. I fabbricanti, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorità di sorveglianza del mercato, forniscono in lingua italiana tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'esplosivo al presente decreto. I fabbricanti cooperano con tali organi o autorità, su loro ordine, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-4

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