Capo II
Art. 5
Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 26 mag 2016
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all', comma 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica di cui all', comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato;
b) a seguito di richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un esplosivo;
c) cooperare con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-5