Capo IV

Art. 19

Procedure di valutazione della conformità

In vigore dal 26 mag 2016
1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II. 2. Ai fini della verifica di conformità degli esplosivi per uso civile il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'Allegato III: a) per gli esplosivi prodotti in serie: 1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure: 1.1) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 1.2) conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D); 1.3) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E); 1.4) conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, conformità basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G). 3. L'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione della conformità di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-19

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