Capo IV
Art. 22
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
In vigore dal 26 mag 2016
Regole e condizioni per l'apposizione
della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia possibile o la natura dell'esplosivo non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è apposta sull'esplosivo prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
5. In caso di esplosivi fabbricati per uso proprio e utilizzati direttamente dal fabbricante o da un suo dipendente sul luogo dell'esplosione, la marcatura CE è apposta sui documenti di accompagnamento.
6. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità o la leggibilità della marcatura CE di conformità e del numero di identificazione dell'organismo notificato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-22