Capo IV

Art. 22

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

In vigore dal 26 mag 2016
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE 1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia possibile o la natura dell'esplosivo non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2. La marcatura CE è apposta sull'esplosivo prima della sua immissione sul mercato. 3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 5. In caso di esplosivi fabbricati per uso proprio e utilizzati direttamente dal fabbricante o da un suo dipendente sul luogo dell'esplosione, la marcatura CE è apposta sui documenti di accompagnamento. 6. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità o la leggibilità della marcatura CE di conformità e del numero di identificazione dell'organismo notificato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-22

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Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE (Art. 22 Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.) — Testo vigente | Portale Normativo