Capo V

Art. 26

Controllo degli organismi notificati

In vigore dal 26 mag 2016
1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all', comma 1, lettera t), provvede al controllo degli organismi notificati. 2. Il controllo sugli organismi notificati è esercitato secondo modalità da definirsi in un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno e l'organismo di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-26

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