Capo V
Art. 28
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 26 mag 2016
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata, in possesso dei requisiti di cui all', rispettino le prescrizioni di cui all' e connesse norme di attuazione e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato III.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-28