Capo V

Art. 27

Presunzione di conformità degli organismi notificati

In vigore dal 26 mag 2016
1. Si presume conforme l'organismo notificato che dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto, nonché ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-27

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