Capo VI

Art. 32

Sorveglianza del mercato

In vigore dal 26 mag 2016
1. Agli esplosivi si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Il prefetto, quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito così denominata, controlla che gli esplosivi per uso civile siano immessi sul mercato soltanto se adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente. 3. L'autorità di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonché della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a: a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita; b) prelevare, se del caso, campioni di esplosivi per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli esplosivi che, pur recando la marcatura CE, corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente; d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli esplosivi che presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. 4. I costi relativi alle operazioni di cui al comma 3, lettera b), sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori solo in caso di accertata non conformità del prodotto. 5. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del prefetto. Le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono adottate dal prefetto sulla base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente. 6. Il Ministero dell'interno predispone, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli esplosivi a livello nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di esplosivi, sono inviati annualmente al Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-32

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