Capo VII

Art. 37

Disciplina sanzionatoria

In vigore dal 26 mag 2016
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di conservazione dei dati di cui agli , comma 3, 6, comma 7, 9, comma 2, e 16, comma 3, è punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 103. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di informazione di cui agli , comma 8, 6, commi 2 e 6, 7, commi 2 e 4, è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. 3. All', comma 3, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, dopo le parole: "sistema informatico dell'impresa" sono aggiunte le seguenti: "nonché mancata adozione delle misure volte ad evitare il danneggiamento o la distruzione accidentale o dolosa dei dati relativi all'identificazione univoca degli esplosivi per uso civile". 4. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione degli esplosivi di cui al presente decreto, nonché l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli esplosivi di cui all', comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 5. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 4, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento degli esplosivi di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell' del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, i provvedimenti di cui al comma 5 si applicano anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un esplosivo, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque: a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) gli estremi del provvedimento di classificazione del Ministero dell'interno, ove previsto; c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili; d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare l'esplosivo. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, La violazione dei divieti di cui al comma 6 dell' equivale alla mancata apposizione dei marchi o delle iscrizioni ed è punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro. 8. Salvo quanto previsto dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza. 9. La violazione delle disposizioni del presente decreto, da parte degli operatori economici, per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-37

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