Capo VI

Art. 36

Non conformità formale

In vigore dal 26 mag 2016
1. Fatte salve le disposizioni di cui all', se l'autorità di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, ordina all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell' del regolamento (CE) n. 765/2008, dell' o dell'Allegato V del presente decreto; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto; d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE; e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; g) le informazioni di cui all', commi 5 e 6, o all', comma 3, sono assenti, false o incomplete; h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all' non è rispettata. 2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di sorveglianza del mercato interessata limita o proibisce la messa a disposizione sul mercato dell'esplosivo o dispone che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese dell'operatore economico interessato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-36

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