Capo VI
Art. 36
Non conformità formale
In vigore dal 26 mag 2016
1. Fatte salve le disposizioni di cui all', se l'autorità di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, ordina all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell' del regolamento (CE) n. 765/2008, dell' o dell'Allegato V del presente decreto;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto;
d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
g) le informazioni di cui all', commi 5 e 6, o all', comma 3, sono assenti, false o incomplete;
h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all' non è rispettata.
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di sorveglianza del mercato interessata limita o proibisce la messa a disposizione sul mercato dell'esplosivo o dispone che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese dell'operatore economico interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-36