Capo VII

Art. 40

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 26 mag 2016
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Clausola di invarianza finanziaria (Art. 40 Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.) — Testo vigente | Portale Normativo