Capo VII

Art. 39

Disposizioni tariffarie

In vigore dal 26 mag 2016
1. Alle attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all', il Ministero dell'interno provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori economici. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. 3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni. 4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sugli appositi capitoli di bilancio. 5. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2003 sulla determinazione delle tariffe per i servizi resi ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo