Capo VII
Art. 39
Disposizioni tariffarie
In vigore dal 26 mag 2016
1. Alle attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all', il Ministero dell'interno provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori economici.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sugli appositi capitoli di bilancio.
5. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2003 sulla determinazione delle tariffe per i servizi resi ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003.
Storico versioni
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