Capo VII
Art. 38
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 26 mag 2016
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 102 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, nonché quelle relative al rilascio della licenza di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono emanati, ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti con i quali sono adeguate, anche ai fini della detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti alle classi di rischio degli esplosivi previste dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite, nonché alle disposizioni del presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l', comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni.
4. Possono essere messi a disposizione sul mercato esplosivi conformi al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e immessi sul mercato entro il 20 aprile 2016.
5. I certificati rilasciati in attuazione della direttiva 93/15/CEE sono validi a norma del presente decreto.
6. I richiami al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ove contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono riferiti al presente decreto.
7. Nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva 93/15/CEE, abrogata dalla direttiva 2014/28/UE, si intendono fatti a quest'ultima e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato VI della stessa direttiva 2014/28/UE.
Storico versioni
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