Capo III

Art. 14

Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica

In vigore dal 26 mag 2016
1. Fermo quanto stabilito dagli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dal presente decreto, od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale. 2. Il prefetto comunica senza indugio le misure adottate al Ministero dell'interno, per le conseguenti comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea. 3. Il Ministro dell'interno può in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica. Del provvedimento è data comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-14

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