Capo III
Art. 11
Transito di esplosivi
In vigore dal 26 mag 2016
1. In conformità alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione dell'Unione europea, del 15 aprile 2004, il transito di esplosivi sul territorio nazionale deve essere autorizzato dal prefetto territorialmente competente per il luogo di ingresso.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o un suo rappresentante comunica l'avvenuto transito alla stessa prefettura che ha rilasciato l'autorizzazione entro cinque giorni dalla data del transito medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-11