Art. 17 · Licenza o autorizzazione
Capo III

Art. 17

17 / 42

Licenza o autorizzazione

In vigore dal 26 mag 2016
1. Per poter fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, gli operatori economici devono essere muniti di apposita licenza o di autorizzazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza. 2. Fermo quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai dipendenti di un operatore economico in possesso di una licenza o di un'autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-17