Art. 16 terdecies

Violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili

In vigore dal 1 dic 2021
1. In caso di violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, adotta per quanto di propria competenza, uno o più dei seguenti provvedimenti: a) la rimozione degli impedimenti alla risolvibilità a norma degli articoli da 14, 15 e 16; b) il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi dell'; c) le misure di cui agli articoli 53-bis e 67-ter del Testo Unico Bancario; d) le misure di intervento precoce in conformità al Titolo IV, Capo I, Sezione 01-I del Testo Unico Bancario; e) le sanzioni e delle altre misure previste dal Titolo VII. 2. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, può altresì valutare se i soggetti di cui all' siano in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente agli o 33 del presente decreto. 3. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti di cui al presente articolo, sentita l'autorità competente.
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