Capo III

Art. 32 bis

Presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo

In vigore dal 1 dic 2021
1. In caso di gruppo bancario cooperativo, la risoluzione può essere avviata nei confronti della società capogruppo e di una o più banche affiliate appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando i presupposti indicati all', commi 1, lettera b), e 2, risultano accertati nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-32-bis

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