Art. 16 quaterdecies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività

In vigore dal 1 dic 2021
1. I soggetti di cui all' non sono tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili definita ai sensi dell', commi 8, 9 e 10, nei due anni successivi alla data in cui è stato applicato il bail-in o sono state adottate misure che hanno comportato la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale e altre passività subordinate nel contesto di cui all', comma 1, lettera b), o ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i soggetti di cui all' ai quali è stato applicato uno strumento di risoluzione o il potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia fissa un termine entro il quale ristabilire il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili. 3. Il rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili definita dall', commi 5, 6 e 11, o dall', commi 8, 9 e 10, non è richiesto per i tre anni successivi alla data in cui l'ente designato per la risoluzione o il gruppo di cui esso fa parte sono stati identificati come G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi. 4. Per facilitare il graduale aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all', la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non è vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3. 5. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili e della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili. 6. La Banca d'Italia può modificare i termini o i requisiti determinati ai sensi del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-quaterdecies

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Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività (Art. 16 quaterdecies Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo