Titolo V
Art. 78 bis
Partecipazione al Fondo di Risoluzione Unico
In vigore dal 1 dic 2021
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi previsti dal Titolo V, Capo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, versano alla Banca d'Italia tali contributi ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'accordo fra gli Stati membri sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di Risoluzione Unico fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014 e ratificato ai sensi della legge 22 novembre 2015, n. 188, e adempiono gli altri obblighi ivi disciplinati.
2. La Banca d'Italia trasferisce al Fondo di Risoluzione Unico i contributi raccolti dai soggetti indicati dal comma 1, secondo quanto previsto ai sensi del regolamento e dell'accordo ivi citati.
3. I contributi raccolti ai sensi del comma 1 costituiscono - fino al trasferimento di cui al comma 2 - un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che li ha versati. Questo patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente articolo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato i contributi o nell'interesse degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-78-bis