Capo V
Art. 68 bis
Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione
In vigore dal 1 dic 2021
1. Quando a un contratto finanziario disciplinato dal diritto di uno Stato terzo si applicherebbero gli , se fosse disciplinato dal diritto italiano, i soggetti di cui all' includono nel contratto una clausola con cui le parti riconoscono che la Banca d'Italia può esercitare i poteri disciplinati dai suddetti articoli nei confronti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso e accettano di essere vincolate a quanto previsto dall'.
2. La capogruppo italiana di un gruppo bancario assicura che le banche extracomunitarie, le imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche e le società finanziarie aventi sede in uno Stato terzo da essa controllate inseriscano nei contratti finanziari da esse stipulati una clausola che escluda che l'esercizio dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi della capogruppo da parte della Banca d'Italia costituisca causa per l'attivazione di meccanismi terminativi o per l'escussione delle garanzie relativi a detti contratti.
3. Non è tenuta al rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
4. La Banca d'Italia può esercitare i poteri di cui agli anche in assenza della clausola di cui al comma 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'articolo 68-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, introdotto dal presente decreto, si applica ai soli contratti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del medesimo decreto legislativo, stipulati o modificati significativamente a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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