Titolo IVCapo ISez. I

Art. 19 bis

Potere di sospendere taluni obblighi

In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, può disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sottoscritto da un soggetto di cui all', al ricorrere delle seguenti condizioni: a) che sia stato accertato che il soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell', comma 1, lettera a); b) che non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative, che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) ai sensi dell', comma 1, lettera b); c) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto; d) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per pervenire alla determinazione di cui all', comma 2, oppure per individuare le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o più misure di risoluzione. 2. La Banca d'Italia individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. La sospensione non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli e dei relativi operatori, delle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell' del regolamento (UE) n. 648/2012, delle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformità dell' di detto regolamento e delle banche centrali. 3. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 è esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia può disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui ciò è compatibile con la situazione finanziaria e la liquidità del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto. 4. La sospensione decorre dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel proprio provvedimento pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 9. La durata della sospensione viene stabilita dalla Banca d'Italia e non supera la mezzanotte del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione. 5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, la Banca d'Italia tiene conto dell'impatto della sospensione sul regolare funzionamento dei mercati finanziari, dell'esigenza di tutelare i diritti dei creditori e la parità di trattamento degli stessi in caso di avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, nonché della necessità di assicurare un adeguato coordinamento con altre autorità coinvolte in questa procedura. 6. Fino a quando gli obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sono sospesi ai sensi del comma 1, sono altresì sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna a carico di qualsiasi controparte del medesimo contratto. 7. Gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione riacquistano efficacia alla scadenza di questa. 8. Quando dispone la sospensione ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia informa tempestivamente il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto nonché: a) la Banca centrale europea; b) l'autorità competente per la vigilanza sulle succursali del soggetto; c) il sistema di garanzia dei depositi e il sistema di indennizzo degli investitori ai quali il soggetto aderisce; d) il Comitato di Risoluzione Unico; e) il Ministro dell'economia e delle finanze; f) se del caso, le autorità di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o per la risoluzione di gruppo. 9. Il provvedimento con cui è disposta la sospensione degli obblighi a norma del presente articolo è pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia, su quello del soggetto di cui è stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto, nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia. 10. Resta fermo quanto previsto dall' del Testo Unico Bancario. 11. Quando la Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 1, per la durata della sospensione può anche: a) limitare l'escussione di garanzie da parte dei creditori del soggetto di cui è stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto. Si applica l', commi 2, 3 e 4; b) sospendere i meccanismi terminativi relativi a un contratto di cui il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto è parte. Si applica l', commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 12. Se dopo l'esercizio del potere di cui al comma 1 è stata avviata la risoluzione, non si applica l'. Se la Banca d'Italia ha esercitato anche i poteri di cui al comma 11, lettera a) o b), non si applicano, rispettivamente, l' e l'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-19-bis

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Potere di sospendere taluni obblighi (Art. 19 bis Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo