Titolo V
Art. 78 ter
Recupero degli aiuti di Stato
In vigore dal 1 dic 2021
1. A seguito della notifica di una decisione di recupero di aiuti di Stato erogati dal Fondo di Risoluzione Unico, ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il provvedimento della Banca d'Italia costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
2. La riscossione degli importi dovuti è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 145, comma 9, del Testo Unico Bancario; gli importi riscossi sono versati al Comitato di Risoluzione Unico.
3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.
Storico versioni
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