Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 19
Accertamento dei presupposti
In vigore dal 1 dic 2021
1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, se ritiene che la banca è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell', comma 1, lettera a). Se l'autorità competente è la Banca Centrale Europea, essa ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
2. La sussistenza dei presupposti previsti dall', comma 1, lettere a) e b), è accertata, in conformità delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia.
2-bis. L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall', comma 1, lettere a) e b), è comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorità competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorità di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorità di vigilanza su base consolidata e al CERS.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-19