Titolo IVCapo ISez. I

Art. 19

Accertamento dei presupposti

In vigore dal 1 dic 2021
1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, se ritiene che la banca è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell', comma 1, lettera a). Se l'autorità competente è la Banca Centrale Europea, essa ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia. 2. La sussistenza dei presupposti previsti dall', comma 1, lettere a) e b), è accertata, in conformità delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia. 2-bis. L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall', comma 1, lettere a) e b), è comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorità competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorità di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorità di vigilanza su base consolidata e al CERS. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-19

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Accertamento dei presupposti (Art. 19 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo