Sez. II

Art. 23

Valutazione

In vigore dal 1 dic 2021
1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale e di passività computabili nei confronti di un soggetto di cui all' è preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attività e passività. 2. La valutazione è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell' del Testo Unico Bancario. 3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-23

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Valutazione (Art. 23 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo