Titolo I

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 nov 2015
1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti: a) banche aventi sede legale in Italia; b) società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli del Testo Unico Bancario; c) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario; d) società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-2

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