Titolo III›Capo I
Art. 7
Piani di risoluzione individuali
In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia predispone, sentita... l'autorità competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati.
2. Fatto salvo l', il piano è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell' e prevede le modalità per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dall'.
3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalità d'intervento atte ad affrontarli, in conformità al Capo II.
4. Il piano è riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonché in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attività o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.
4-bis. Il piano è riesaminato ai sensi del comma 4 dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio del potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014.
4-ter. Nei casi di riesame del piano di cui al comma 4-bis, la Banca d'Italia, nel fissare i termini per la costituzione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili tiene conto del termine per conformarsi agli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-7