Sez. II
Art. 25
Valutazione provvisoria
In vigore dal 1 dic 2021
1. Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell', l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, delle passività computabili possono essere disposti sulla base di una valutazione provvisoria.
2. La valutazione provvisoria è effettuata dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai sensi dell' del Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l', commi 1, primo periodo, e 3, e l', commi 1, 4 e 5, ove possibile.
3. La valutazione provvisoria è seguita, non appena possibile, da una valutazione definitiva conforme agli . Se quest'ultima è effettuata insieme alla valutazione prevista dall', deve rimanere da essa distinta. La valutazione definitiva di per sè non richiede modifiche al programma di risoluzione.
4. La valutazione definitiva è finalizzata ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformità agli , comma 3, e 51, comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-25