Capo II

Art. 28

Strumenti soggetti a riduzione o conversione

In vigore dal 1 dic 2021
1. Per i soggetti di cui all' la riduzione o la conversione è disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passività computabili di cui all', comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell', comma 1, lettera a). 2. Quando i presupposti indicati nell', comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione è disposta con riferimento a: a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all', comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all' diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all', comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una società avente sede legale in un altro Stato membro, la misura è disposta in conformità dell'. 2-bis. Se gli strumenti e le passività oggetto di riduzione o conversione sono stati acquistati dall'ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di convertire tali strumenti e passività è esercitato di modo che le perdite siano effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato dall'ente designato per la risoluzione. 3. La riduzione o la conversione è disposta nell'ordine indicato dall', limitatamente alle passività indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l', commi 2, 3, 5 e 6.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-28

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Strumenti soggetti a riduzione o conversione (Art. 28 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo