Capo II
Art. 29
Riduzione o conversione
In vigore dal 1 dic 2021
1. La riduzione o la conversione è disposta dalla Banca d'Italia. Nel caso previsto dall', comma 1, lettera a), il provvedimento è pubblicato secondo la previsione dell', commi 3 e 5.
2. Si applicano gli , e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58. Si applicano altresì gli . 3. L'importo della riduzione o della conversione è determinato nella misura necessaria per coprire le perdite, assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e conseguire gli obiettivi della risoluzione, come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione è provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione può essere ripristinato per la differenza.
4. Nei casi previsti dall', comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una società controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata e quello delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all', comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno non può essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla società posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata.
4-bis. Della riduzione o conversione delle riserve, delle azioni, delle altre partecipazioni, degli strumenti di capitale e delle passività computabili, che rispettano i requisiti di cui all', comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno, si tiene conto per verificare il rispetto delle condizioni previste dall', comma 6, lettera a), e comma 8, lettera a).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-29