Capo III
Art. 33
Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti
In vigore dal 1 dic 2021
1. Una società finanziaria avente sede legale in Italia controllata da una società inclusa nella vigilanza su base consolidata può essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all', commi 1, lettera b), e 2 è verificata in capo a essa e alla società controllante inclusa nella vigilanza consolidata.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una società, avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla una banca può essere sottoposta a risoluzione se è verificata in capo ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all', commi 1, lettera b), e 2. Alle stesse condizioni può essere sottoposta a risoluzione la società avente sede legale in Italia diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Se per una società di cui al comma 2 non sussistono i presupposti indicati all', commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione può comunque essere avviata quando:
a) la società è un ente designato per la risoluzione;
b) la sussistenza dei presupposti indicati all', commi 1, lettera b), e 2, è verificata con riguardo ad almeno una banca o una SIM da essa controllata che non è a sua volta un ente designato per la risoluzione;
c) la situazione patrimoniale della banca o della SIM controllata di cui alla lettera b) è tale che il suo dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso ed è necessario adottare un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193.
5. Quando la società indicata al comma 2 è una società non finanziaria, la risoluzione non è avviata nei suoi confronti se:
a) la risoluzione non è indispensabile per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'; o
b) la società controlla la banca indirettamente attraverso una società finanziaria intermedia; in questo caso il piano di risoluzione prevede che la società finanziaria intermedia sia individuata come ente designato per la risoluzione e la risoluzione può essere avviata nei confronti della società finanziaria intermedia, se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo.
6. L'organo di amministrazione o quello di controllo di una società indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, quando reputa che la società versa in una situazione di dissesto o è a rischio di dissesto ai sensi dell', comma 1, lettera a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorità competente, ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-33