Sez. II

Art. 26

Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione

In vigore dal 1 dic 2021
1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale e le passività computabili si basa sulla valutazione di cui all' o all'. La valutazione è parte integrante della decisione. 2. Non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finché non è stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non è ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa può essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'. 3. Alle indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi della presente Sezione si applica l', commi 7 e 8.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-26

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Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione (Art. 26 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo