Art. 26 · Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione
Sez. II

Art. 26

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Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione

In vigore dal 1 dic 2021
1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale e le passività computabili si basa sulla valutazione di cui all' o all'. La valutazione è parte integrante della decisione. 2. Non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finché non è stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non è ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa può essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'. 3. Alle indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi della presente Sezione si applica l', commi 7 e 8.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-26