Art. 23 · Valutazione
Sez. II

Art. 23

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Valutazione

In vigore dal 1 dic 2021
1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale e di passività computabili nei confronti di un soggetto di cui all' è preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attività e passività. 2. La valutazione è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell' del Testo Unico Bancario. 3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-23