Art. 16 undecies
Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito
In vigore dal 12 dic 2025
1. I soggetti di cui all' che devono rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili segnalano al Comitato di Risoluzione Unico, nei casi previsti dall', paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, le seguenti informazioni secondo le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE:
a) l'importo delle passività computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all', comma 6, lettera b); la segnalazione è effettuata sia in valore nominale sia in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva previsti all', al netto delle deduzioni di cui alla Parte Due, Titolo I, Capo V bis, Sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) l'importo delle altre passività ammissibili, tranne quando, alla data della segnalazione, l'ammontare di fondi propri e di passività computabili è pari ad almeno il 150 per cento del requisito minimo di fondi propri e passività computabili;
c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b), sono segnalati:
1) la tipologia di strumento e la relativa scadenza;
2) il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;
3) se disciplinati dal diritto di un paese terzo, il paese terzo in questione e la presenza di clausole contrattuali di cui all' e agli , comma 1, lettere p) e q) e 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono trasmesse con cadenza almeno semestrale; quelle di cui al comma 1, lettere b) e c), almeno annualmente. Il Comitato di Risoluzione Unico, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea, quando questa è l'autorità competente, possono richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano trasmesse con maggiore frequenza.
3. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano le seguenti informazioni con le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE:
a) l'importo delle passività computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all', comma 6, lettera b);
b) la tipologia di strumento, la relativa scadenza e il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;
c) il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all' o all' espresso in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva come previsto all'.
4. La Banca d'Italia determina, tenuto conto delle modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi dell', comma 1-ter.
Dette modalità sono determinate nei limiti di quanto necessario per verificare il rispetto di tale requisito e sono comunicate all'ente designato per la liquidazione.
5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al comma 3 non si applicano nei due anni successivi all'applicazione delle azioni di risoluzione o all'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione in conformità al Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-undecies