Art. 16 novies

Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi

In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia può non applicare, in tutto o in parte, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all' nei confronti di una banca affiliata a un gruppo bancario cooperativo e della sua capogruppo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) la banca affiliata e la capogruppo sono soggette alla vigilanza della stessa autorità competente e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione; b) la capogruppo e le banche affiliate sono responsabili in solido per le rispettive obbligazioni oppure le obbligazioni delle banche affiliate sono garantite dalla capogruppo; c) il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, la solvibilità e la liquidità della capogruppo e delle banche affiliate sono monitorati su base consolidata; d) quando il requisito minimo di fondi propri e passività computabili non è applicato a una banca è affiliata, l'organo di amministrazione della capogruppo ha il potere di impartire istruzioni alla banca affiliata; e) il gruppo soggetto a risoluzione rispetta il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto all', comma 2; f) non vi sono nè sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra la capogruppo e le banche affiliate in caso di risoluzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-novies

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi (Art. 16 novies Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo