Art. 16 novies
61 / 129Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi
In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia può non applicare, in tutto o in parte, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all' nei confronti di una banca affiliata a un gruppo bancario cooperativo e della sua capogruppo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) la banca affiliata e la capogruppo sono soggette alla vigilanza della stessa autorità competente e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) la capogruppo e le banche affiliate sono responsabili in solido per le rispettive obbligazioni oppure le obbligazioni delle banche affiliate sono garantite dalla capogruppo;
c) il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, la solvibilità e la liquidità della capogruppo e delle banche affiliate sono monitorati su base consolidata;
d) quando il requisito minimo di fondi propri e passività computabili non è applicato a una banca è affiliata, l'organo di amministrazione della capogruppo ha il potere di impartire istruzioni alla banca affiliata;
e) il gruppo soggetto a risoluzione rispetta il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto all', comma 2;
f) non vi sono nè sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra la capogruppo e le banche affiliate in caso di risoluzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-novies