Art. 16 decies

Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili

In vigore dal 19 dic 2024
1. La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorità competente, determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, ne verifica il rispetto e adotta le decisioni di cui al presente Capo nell'ambito dell'attività di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo. 2. Se il gruppo include società di cui all' aventi sede legale in altri Stati membri, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato secondo quanto previsto dall', sia quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo sia quando essa è l'autorità di risoluzione di una componente del gruppo. 2-bis. Quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell', se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e disporre ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all', comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea e la somma degli importi di cui all', comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. 2-ter. L'adeguamento di cui al comma 2-bis è disposto nel rispetto dei seguenti principi: a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito; b) l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione. 2-quater. La somma degli importi di cui all', comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea non è inferiore alla somma degli importi di cui all', comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-decies

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