Art. 16 terdecies
65 / 129Violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
In vigore dal 1 dic 2021
1. In caso di violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, adotta per quanto di propria competenza, uno o più dei seguenti provvedimenti:
a) la rimozione degli impedimenti alla risolvibilità a norma degli articoli da 14, 15 e 16;
b) il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi dell';
c) le misure di cui agli articoli 53-bis e 67-ter del Testo Unico Bancario;
d) le misure di intervento precoce in conformità al Titolo IV, Capo I, Sezione 01-I del Testo Unico Bancario;
e) le sanzioni e delle altre misure previste dal Titolo VII.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, può altresì valutare se i soggetti di cui all' siano in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente agli o 33 del presente decreto.
3. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti di cui al presente articolo, sentita l'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-terdecies