Titolo II
Art. 33 viciessemel
Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno
In vigore dal 15 ago 2026
-vicies semel
(Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno).
1. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno presentano ogni quattro anni all'ARERA un piano volto a illustrare l'infrastruttura di rete dell'idrogeno che intendono sviluppare. Il piano è elaborato in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nonché, ove opportuno, con gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella massima considerazione il loro parere. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, a norma del presente articolo, e i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma dell', che operano nella stessa regione possono elaborare un piano comune previa autorizzazione dell'ARERA. L'ARERA, in sede autorizzativa, accerta che il piano comune sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno affrontate. Il piano comune prevede una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno. In caso di elaborazione di piani distinti per il gas naturale e l'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno collaborano strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, compresa, a titolo esemplificativo, la riconversione.
2. In particolare, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno:
a) include informazioni sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, dei potenziali futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche dell'ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori;
b) tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, e della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato il principio «l'efficienza energetica al primo posto» di cui all' della medesima direttiva (UE) 2023/1791, quando si prende in considerazione l'espansione della rete di distribuzione dell'idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico;
c) include informazioni sulla misura in cui per trasportare idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale riconvertiti, nonché sulla misura in cui tale riconversione sia necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacità stabilito in conformità alla lettera a);
d) si basa su una procedura consultiva che è aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti;
e) è pubblicato nel sito internet del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno contestualmente all'esito della consultazione dei soggetti interessati ed è trasmesso all'ARERA, unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il sito internet è aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;
f) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;
g) è coerente con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all' del presente decreto.
3. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno scambiano tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione del piano con altri gestori delle reti dell'idrogeno, compresi quelli situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione diretta.
4. L'ARERA valuta se il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno sia conforme al comma 1, esamina il piano e può richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo tiene conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell'idrogeno nonché del quadro di scenari comuni elaborato a norma dell', comma 2, lettera f). Nel caso di piani presentati in relazione alle reti dell'idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell'decies o 33-duodevicies, l'ARERA può astenersi dall'esaminare il piano medesimo e formulare raccomandazioni di modifica.
5. Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell' del regolamento (UE) 2024/1789, l'ARERA tiene conto dell'esame del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-viciessemel