Titolo II
Art. 33 viciesbis
Finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno
In vigore dal 15 ago 2026
-vicies bis
(Finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno).
1. Nel caso di progetti di interconnessione di idrogeno non classificati come progetti di interesse comune di cui al capo II e all'allegato I, punto 3, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione dell'ARERA. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, se individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, possono elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente all'ARERA per l'approvazione.
2. Qualora i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno presentino il piano di progetto di cui al comma 1, il piano e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri dell'Unione europea interessati, nonché di un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi. Le autorità di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, adottano una decisione congiunta in merito alla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per il progetto.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati negoziano un sistema di compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, nel caso in cui non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti di trasporto dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri dell'Unione europea a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno conducono un processo di consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti partecipanti al mercato.
4. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano un sistema di compensazione finanziaria entro il 31 dicembre 2035 e lo sottopongono all'approvazione congiunta dell'ARERA e delle rispettive autorità di regolazione competenti. Se entro tale termine non è stato raggiunto un accordo, l'ARERA e le rispettive autorità di regolazione competenti prendono una decisione congiunta entro due anni. Qualora non si raggiunga un accordo sulla decisione congiunta entro due anni, spetta all'ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
5. Il sistema di compensazione finanziaria è attuato conformemente all'.
6. Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di capacità esistenti.
7. Gli ulteriori dettagli necessari ai fini dell'attuazione del procedimento disciplinato dal presente articolo, segnatamente le procedure e le tempistiche richieste nonché la procedura di revisione e, ove opportuno, di modifica del sistema di compensazione finanziaria al fine di tenere conto dell'evolversi delle tariffe e dello sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un codice di rete redatto a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-viciesbis