Titolo IV

Art. 43

Ulteriori compiti e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

In vigore dal 15 ago 2026
1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorità medesima svolge altresì i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi. 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas garantisce: a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I alla direttiva 2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in particolare, valutando l'esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del contratto e l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I alla direttiva 2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788; c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonché qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi della normativa nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2024/1789 e 2019/943 e del regolamento (CE) n. 715/2009/, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938, nonché di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER); c-bis) disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943; c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E), il gas (ENTSO-G), l'idrogeno (ENNOH) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua della normativa nazionale vigente, del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 e delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni assunte dall'ACER; c-quater) individua congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee l'inadempimento, da parte dell'ENTSO-E, di ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi, tenuto conto che se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789, mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea; c-sexies) coopera con le autorità di regolazione degli Stati membri interessati, nonché con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2019/942; c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER; c-octies) provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacità di interconnessione nella misura massima, a norma dell' del regolamento (UE) 2019/943; c-novies) congiuntamente alle altre autorità di regolazione nazionali interessate: 1. approva i costi connessi alle attività dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purchè tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale; 2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali; 3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorità, al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per la decisione a norma dell', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; 4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all' del regolamento (UE) 2019/943; 5. può richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali; c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni; c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole; c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi, compresi i gestori delle reti dell'idrogeno, e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate; c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuità le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento. c-quaterdecies) garantisce un processo aperto, trasparente, efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di sviluppo della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2027/1788 il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno in linea con le prescrizioni dell'articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 57 della medesima direttiva; c-quinquiesdecies) approva e modifica i piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 55 e, se del caso, all'articolo 57 della direttiva (UE) 2024/1788; c-sexiesdecies) procede all'esame e, se del caso, chiede modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 56, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1788; c-septiesdecies) definisce gli orientamenti di cui all'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788 che forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale, tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, nonché fornire orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali casi; c-duodevicies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto; c-undevicies) svolge qualsiasi altro compito conferito a norma della direttiva (UE) 2024/1788 e del regolamento (UE) 2024/1789; c-vicies) esercita i poteri seguenti: 1) fissa e approva, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per la prestazione di servizi di bilanciamento, che devono essere svolti nel modo più economico, fornisce incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi; 2) approva e monitora gli oneri specifici ai sensi dell' del regolamento (UE) 2024/1789; c-vicies semel) controlla la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli interconnettori di idrogeno, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o gli operatori di mercato presentano all'autorità le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità, che se del caso può chiedere la modifica di tali regole. 2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore. 2-ter. L'Autorità approva gli scenari comuni per il piano decennale comune di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788. 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila: a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasportoe dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, e fornisce, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo della loro conformità con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea di cui agli del regolamento (UE) 2024/1789, comprendente le raccomandazioni per la modifica di tali programmi di investimento; b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009; c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all' della direttiva 2009/72/CE e di cui all' della direttiva 2009/73/CE; c-bis) sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di produzione di biometano. 4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora: a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, i reclami dei clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente all'attenzione delle autorità garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica; b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso, e, se del caso, informare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in merito a tali pratiche; c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonché dei Paesi terzi; c-bis) l'evoluzione della qualità del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL; c-ter) l'evoluzione della qualità dell'idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se del caso, come previsto all', ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità dell'idrogeno; c-quater) affinché sia rispettata la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione europea, siano coerenti con le politiche dell'Unione europea e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, purchè per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049; c-quinquies) sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e garantisce l'osservanza, da parte delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di trasparenza. 4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorità può fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria. 4-ter. L'ARERA provvede affinché siano esclusi i sussidi incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789. 5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l' ARERA può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, nonché adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorità può in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica. 6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorità di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all', comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformità di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento. 7. All'attuazione del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-43

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