Titolo II
Art. 21
Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL
In vigore dal 29 giu 2011
1. Il gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto è tenuto a:
a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità nei punti di connessione transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale.
3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas naturale, comprese le regole per addebitare agli utenti della rete lo sbilanciamento energetico, devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e sono oggetto di pubblicazione da parte dei gestori.
4. I gestori del sistema di trasporto e stoccaggio acquisiscono il gas naturale e l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle proprie attività secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.
5. I gestori di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di non discriminazione, di offerta dei servizi di accesso per i terzi alle capacità disponibili e di assegnazione delle capacità stesse, in particolare in regime di congestione, di cui al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
6. I gestori dei gasdotti interconnessi, anche non direttamente, con reti appartenenti ad altri Stati membri adottano modalità di gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle stesse, promuovere lo sviluppo degli scambi di gas naturale,e l'assegnazione congiunta delle capacità transfrontaliere.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuovono la cooperazione fra i gestori transfrontalieri nelle aree geografiche interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-21