Titolo II
Art. 18
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
In vigore dal 29 giu 2011
1. Qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.
2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore dei sistemi di stoccaggio deve essere dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Tale disposizione non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante per quanto riguarda la redditività degli investimenti della società controllata. La società controllante mantiene il diritto di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società controllante di dare istruzioni nè per quanto riguarda le operazioni giornaliere, nè in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di altro strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-18