Titolo II

Art. 15

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

In vigore dal 18 ago 2015
1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformità, fatte salve le competenze in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è effettuato da un Responsabile della conformità. 2. Il Responsabile della conformità è nominato dall'Organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La medesima Autorità può respingere la nomina del Responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il Responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformità si applicano le disposizioni dell', commi da 2 a 8. 3. Il Responsabile della conformità ha i seguenti compiti: a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti; b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'Autorità per l'energia elettrica e il gas; c) riferire all'Organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione; d) notificare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti; e) riferire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore. 4. Il Responsabile della conformità trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di trasporto del gas naturale. La trasmissione è effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza. 5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile della conformità informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'. 6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del Responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del Responsabile della conformità, fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare i propri compiti. Nel corso del suo mandato, il Responsabile della conformità non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilità di natura professionale nè interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo. 7. Il Responsabile della conformità fa regolarmente rapporto per iscritto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e ha il diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore. 8. Il Responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi amministrativi di gestione del Gestore nonché a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Inoltre il Responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti: a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari; b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione; c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto. 9. Il Responsabile della conformità verifica che il Gestore ottemperi all' della direttiva 2009/73/CE. 10. Il Responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni. 11. Previo accordo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Organo di sorveglianza può licenziare il Responsabile della conformità, in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale, su richiesta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 12. Il Responsabile della conformità ha accesso agli uffici del Gestore senza necessità di preavviso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-15

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Art. 15 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Programma di adempimenti e responsabile della conformità | Portale Normativo