Titolo II

Art. 10

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attività/obblighi

In vigore dal 29 giu 2011
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attività/obblighi 1. Entro il 3 marzo 2012: a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla disciplina del "Gestore di trasporto indipendente" di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009; b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009, possono proporre, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), un Gestore di sistema indipendente a norma dell' della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'. Ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l'impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera a), questa è tenuta a svolgere tale funzione alle condizioni stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 2. È fatta salva in ogni momento la possibilità per le imprese verticalmente integrate di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di conformarsi a quanto previsto dall' della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'. 3. Nel caso in cui un'impresa di trasporto, alla data del 3 settembre 2009, era nella situazione di separazione proprietaria, di cui all' della direttiva 2009/73/CE, essa non può adottare le modalità di separazione di cui al comma 1. 4. Le imprese minori di trasporto regionale proprietarie di gasdotti di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, utilizzati principalmente per la distribuzione di gas naturale possono non applicare le disposizioni dei commi 1 e 2. 5. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia un'indagine conoscitiva sul modello adottato volta a verificare l'esistenza di eventuali comportamenti discriminatori con particolare riferimento all'accesso di terzi alla rete e alle decisioni relative agli investimenti. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Parlamento e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i risultati della verifica. Il Ministero, tenuto conto dei risultati dell'indagine conoscitiva, valuta se procedere alla revisione delle disposizioni in materia di Gestore di trasporto indipendente o adottare diversi modelli di separazione della rete di trasporto di gas naturale anche tenendo conto delle esperienze dei Paesi europei di analoghe dimensioni e struttura di mercato, adottando le necessarie misure nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza di cui all' della legge 23 luglio 2009, n. 99. 6. Ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale di cui al comma 1: a) esercita le attività di trasmissione e dispacciamento tramite la gestione unificata della rete di trasporto del gas naturale in condizioni di sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità del servizio ed ha l'obbligo di connettere alla medesima rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, astenendosi da discriminazioni tra utenti o categorie di utenti, ed in particolare a favore di imprese ad esso collegate, senza compromettere la continuità del servizio nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) fornisce agli utenti del sistema del gas naturale le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema stesso; ogni eventuale rifiuto di accesso alla rete di trasporto del gas naturale deve essere debitamente motivato, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas; c) si coordina con i soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete del gas naturale di Paesi esteri che sia interconnessa con la rete nazionale di trasporto del gas naturale in modo da garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso; d) costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto del gas naturale accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale; e) ha l'obbligo di fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto e stoccaggio di gas naturale, di impianto di gas naturale liquefatto, nonché di ogni sistema di distribuzione di gas naturale interconnesso con la propria rete di trasporto di gas naturale, le informazioni sufficienti per garantire che le attività di trasporto e di stoccaggio possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso del gas naturale; f) gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità; a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere; il programma, è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è vincolante salvo motivati impedimenti tecnici. I contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni; g) stabilisce e rende pubbliche, sulla base dei criteri adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le tariffe trasparenti per la connessione efficiente e non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e dei clienti industriali alla rete di trasporto del gas naturale; tali tariffe sono approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 2 mesi dalla data di presentazione alla medesima Autorità. 7. Il Ministero dello sviluppo economico, ferme restando le attuali competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vigila sul rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti dai commi 1 e 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in caso di inadempienza, irroga le sanzioni previste.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-10

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Art. 10 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attività/obblighi | Portale Normativo